Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise generic mitigating circumstances in the appeal act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Nicolas Montanari's appeal inadmissible because he failed to raise the argument regarding generic mitigating circumstances in his act of appeal. Although the first-instance court had already recognized these circumstances in an equivalent manner, the appellant attempted to argue for their maximum extension for the first time at the cassation stage. The court ruled that since the lower courts had addressed the issue, the cassation appeal was procedurally barred under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible if the grounds were not raised in the act of appeal, even if the lower courts recognized the circumstances in an equivalent manner, as the appellant cannot introduce new arguments at the cassation level.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTANARI NICOLAS nato a ROMA il 09/09/1992 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Nicolas Montanari ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 1 e 4 d.P.R. 309/1990, per aver, senza autorizzazione, illecitamente detenuto, per la cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo hashish e sostanza stupefacente del tipo cocaina, oltre 3 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di grammi 175,541 (di cui grammi 133,248 di principio attivo, da cui sono ricavabili 881,7 dosi medie singole).
Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione o in misura equivalente. In ordine alla recidiva, si osserva che il giudice deve valutare se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di maggiore riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti e del grado di colpevolezza al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.
U, 27/05/2010 n. 35738). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha valorizzato i precedenti penali dell'imputato, recenti e specifici rispetto al fatto oggetto di giudizio, evidenziando la continuità dell'iter criminale quale indice di una maggiore pericolosità, intesa come propensione a delinquere e concreta probabilità di commissione di nuovi reati, giustificando così l'aumento di pena. È stato, inoltre, rilevato che l'imputato era stato arrestato e condannato in primo grado per un ulteriore reato ex art. 73, comma 5, D.P.R.309/1990, circostanza che conferma il giudizio di pericolosità.
Infine, il motivo concernente l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente alla contestata aggravante non è ammissibile, non essendo stato dedotto con l'atto di appello ;d elle le stesse sono/ comunque/ state riconosciute dal primo giudice in regime di equivalenza. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/12/2025 DEPO 9J IT