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Ordinanza — n. 5899/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specificity and merit review of criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5899/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a lack of specific argumentation regarding the omitted case files and the repetition of lower court findings. The appellant challenged criminal liability for unauthorized occupation and the application of necessity defenses, but the court found these arguments merely reproduced previous censures without concrete legal critique. Consequently, the court rejected the request for acquittal under Article 131-bis as it involved precluded merits evaluations.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals must contain specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning; requests for acquittal based on merits are precluded to the court of cassation.

Parole chiave

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lack of specificity merits preclusion criminal liability state of necessity unauthorized occupation cassation appeal procedural admissibility soggiorno ininterrotto

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
4-6 della impugnata sentenza); considerato che, dunque, i suddetti motivi sono privi dei requisiti richiesti dall’art. 591, comma 1, cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 54 cod. pen.
e il mancato riconoscimento della scriminante di cui all’art. 54 cod.
Art. 633 - 639 bis cod. pen.
art. 121 cod. proc. pen
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Carmela Marotta; consideratoche il primo motivo risulta aspecifico nella parte in cui si duole della mancata considerazione delle memorie ex art. 121 cod.
art. 54 cod. pen
e il mancato riconoscimento della scriminante di cui all’art. 54 cod.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29710 del 19/04/2017
Sez. 2, n. 29710 del 19/04/2017, Rv.
Sez. 2, n. 50659 del 18/11/2014
270701 – 01; Sez. 2, n. 50659 del 18/11/2014, Fumarola, Rv.
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Testo completo

re - ORDINANZA Marotta Carmela nata a NAPOLI il 11/06/1972 avverso la sentenza del 20/11/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell’interesse di Carmela Marotta; consideratoche il primo motivo risulta aspecifico nella parte in cui si duole della mancata considerazione delle memorie ex art. 121 cod. proc. pen., atteso che il ricorrente non specifica il contenuto delle stesse e la loro incidenza sull’esito decisorio; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta, rispettivamente, l’affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 633 - 639 bis cod. pen. e il mancato riconoscimento della scriminante di cui all’art. 54 cod. pen., sono formulati in termini non consentiti in sede di legittimità, in quanto entrambi risultano meramente riproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte, opportunamente richiamati a sostegno delle logiche e lineari argomentazioni poste a base della ritenuta piena integrazione del reato ascritta all’odierna ricorrente e alla insussistenza dei presupposti applicativi dell’invocato stato di necessità (si vedano le pagg. 4-6 della impugnata sentenza); considerato che, dunque, i suddetti motivi sono privi dei requisiti richiesti dall’art. 591, comma 1, cod. proc. pen., non connotandosi per specificità e risultando così meramente apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la complessità delle ragioni che sorreggono il giudizio di responsabilità; rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce l’insussistenza del dolo specifico richiesto ai fini della integrazione del reato ascritto alla ricorrente, oltre che reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente respinti dalla Corte territoriale, risulta anche manifestamente infondato, in quanto, prefigurando una diversa lettura degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto messi in evidenza dai giudici di appello, esso prospetta argomentazioni in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, (cfr.

Sez. 2, n. 29710 del 19/04/2017, Rv. 270701 – 01; Sez. 2, n. 50659 del 18/11/2014, Fumarola, Rv. 261695 – 01) correttamente applicata al caso di specie; rilevato che i giudici di merito (si veda pag.5 della impugnata sentenza) hanno correttamente ritenuto configurabile il dolo specifico in capo all’odierna ricorrente, avendo lei stessa ammesso agli operatori di polizia giudiziaria di non avere alcun titolo legittimo per abitare nel cantinato, che aveva provveduto a trasformare in un’abitazione legittima, e presso cui aveva anche spostato la propria residenza, circostanze queste da cui è chiaramente desumibile la finalità di occupare lo stabile, non solamente in via transitoria per lo stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen.; osservato che ancheil quarto motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine all’eccessività della pena, è manifestamente infondato, in quanto tenuto conto che secondo l’orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché sfugge al sindacato di legittimità la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico deve rilevarsi come l’onere argomentativo del giudice sul punto risulta adeguatamente assolto (si veda pag. 6 della impugnata sentenza, ove si è ritenuta la congruità della pena determinata dal giudice di primo grado, sottolineando l’impossibilità di procedere ad una ulteriore riduzione della stessa a fronte della prolungata occupazione posta in essere dalla ricorrente); ritenuto, infine, che la richiesta di procedere all’assoluzione della ricorrente ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., prospettata al punto n.

2) delle conclusioni del ricorso, involge valutazioni di merito precluse alla corte di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del