Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5895/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses request for remittal due to withdrawn interest and procedural nature of remittal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5895/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the request for remittal inadmissible because the applicant had previously withdrawn the request, creating a lack of interest. The applicant, Soriano Leone, had initially filed a remittal request but later renounced it on October 24, 2025. The court ruled that this withdrawal rendered the procedural remedy moot, citing precedent that remittal is not an appeal remedy but a factual review tool.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 46 cod. proc. pen.; The request for remittal is inadmissible when the applicant withdraws the request, as the remedy lacks the necessary interest to proceed.

Parole chiave

Generato dall'IA
remittal request withdrawal of interest procedural inadmissibility lack of standing criminal procedure code

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 46 cod. proc. pen.
288733, in cui la Corte ha evidenziato che l'istituto della rimessione non è inquadrabile nell'ambito dei rimedi di carattere impugnatorio venendo attivato attraverso la "richiesta" di cui all'art. 46 cod.
art. 46 cod. proc. pen
288733, in cui la Corte ha evidenziato che l'istituto della rimessione non è inquadrabile nell'ambito dei rimedi di carattere impugnatorio venendo attivato attraverso la "richiesta" di cui all'art. 46 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, ordinanza n. 37825 del 10/07/2025, Natale, Rv. 288733

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: SORIANO LEONE nato a VIBO VALENTIA il 21/11/1966 trasmessa con ordinanza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che in data 24 ottobre 2025 Soriano Leone ha dichiarato di rinunciare all'istanza di rimessione del processo a suo carico, formulata il precedente 20 ottobre 2025; ritenuto, pertanto, che l'istanza deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, esonerando l'istante dal pagamento delle spese processuali (Sez.

U, ordinanza n. 37825 del 10/07/2025, Natale, Rv. 288733, in cui la Corte ha evidenziato che l'istituto della rimessione non è inquadrabile nell'ambito dei rimedi di carattere impugnatorio venendo attivato attraverso la "richiesta" di cui all'art. 46 cod. proc. pen. con contenuto rappresentativo degli elementi fattuali correlati ad una situazione esterna al processo, strutturalmente differente dal ricorso per cassazione). P.Q. M. Dichiara inammissibile l'istanza. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere eTtensore Il Presidente