Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5894/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness of arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5894/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeals filed by Laddaga Pasqua and Lovreglio Vittoria inadmissible. The court found the arguments generic and manifestly unfounded, merely reiterating criticisms already thoroughly addressed and rejected in the lower court's judgment regarding the defendant's intent and the minor nature of the offense. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay the opposing party's legal costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic or manifestly unfounded arguments that merely repeat previously rejected criticisms result in the declaration of inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals genericity of grounds manifest unfoundedness reiterative censure Corte di Cassazione legal costs award criminal procedure allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LADDAGA PASQUA nato a BARI il 13/07/1968 LOVREGLIO VITTORIA nato a BARI il 21/06/1982 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Laddaga Pasqua e Lovreglio Vittoria sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativi di censure già vagliate e disattese con congrua motivazione in sentenza sia quanto al dolo e alla consapevolezza dello stato di latitanza dell'Abruzzese, desunti dai comportamenti e dagli elementi oggettivi indicati in sentenza (pag. 4-5), sia quanto alla esclusione della particolare tenuità del fatto, sorretta da puntuale e diffusa motivazione ( pag.6); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere et,gtensore Il Presidente