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Ordinanza — n. 5892/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness of arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5892/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Romano Antonio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal arguments were too generic and manifestly unfounded, contesting responsibility without citing specific flaws in the lower court's coherent reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it failed to demonstrate concrete inconsistencies with the established facts.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds for contesting the lower court's reasoning or if its arguments are manifestly unfounded and generic.

Parole chiave

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inadmissible appeal genericity of grounds manifest unfoundedness contestation of responsibility court costs and fine impunità motivazione inadeguata delle censure costituzionali permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO ANTONIO nato a SAN SEVERO il 07/05/1996 avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Romano Antonio sono inammissibili per assoluta genericità e manifesta infondatezza, risolvendosi nella contestazione dell'affermazione di responsabilità senza denunciare specifici vizi o incongruenze della motivazione, invece, lineare e coerente con le circostanze di fatto accertate dagli operanti/ e nel censurare il diniego delle attenuanti generiche, invece, giustificato dall'assenza di elementi positivamente valutabili; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere estensore Il Presidente