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Ordinanza — n. 5890/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness of grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5890/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Ajah Chiukwudi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal grounds were generic and manifestly unfounded because they merely requested a re-evaluation of facts already verified by the lower court and the buyer's statements. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the liability claim.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, particularly when they seek a non-consented re-evaluation of facts and evidence already established by the court.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifest unfoundedness re-evaluation of facts court costs order Cassazione ordinanza procedural dismissal imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: A.IAH CHIUKWUDI nato a IMO STATE( NIGERIA) il 26/05/1993 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Ajah Chiupkwudi sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza , a fronte della congrua motivazione resa, che giustifica l'affermazione di responsabilità in base alle circostanze verificate dagli operanti e alle dichiarazioni dell'acquirente, presente sul luogo del controllo, sicché i motivi di ricorso si risolvono nel sollecitare una non consentita rivalutazione del fatto e delle prove; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così