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Ordinanza — n. 5888/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and lack of new evidence regarding police detention.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5888/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Luperto Luca inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had already rejected the arguments concerning the arbitrariness of police detention and the justification for recidivism based on prior convictions. The supreme court found the new submissions merely repetitive, manifestly unfounded, and lacking the specific factual basis required to overturn the first-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic or repetitive arguments that merely reiterate conclusions already examined and dismissed by the lower courts are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal genericity of grounds manifestly unfounded repetitive arguments court costs award police detention review recidivism justification recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPERTO LUCA nato a LECCE il 17/08/1996 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Luperto Luca sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza t' nonché riproduttivi di censure già esaminate e disattese con congrua e puntuale motivazione dai giudici di merito; considerato che il primo motivo è meramente reiterativo, avuto riguardo agli elementi oggettivi e alle circostanze di fatto su cui è fondata l'esclusione della natura arbitraria del trattenimento in questura del ricorrente e della minore, non essendo riscontrabile, anche in forma putativa (pag.12-13), alcun abuso, prevaricazione o ingiustificato eccesso degli operanti, bensì attività legittime di accertamento, fotosegnalamento e indispensabile attesa dei provvedimenti della Procura della Repubblica per i minorenni (pag. 4-7; 8-10); ritenuto che anche il secondo motivo è del tutto infondato a fronte della motivazione resa, che giustifica la sussistenza della recidiva qualificata alla luce di condanne per delitti della stessa specie nel quinquennio, espressivi di una perdurante e più intensa capacità a delinquere; rilevato che anche l'ultimo motivo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, risultando giustificato il diniego delle attenuanti dal rilievo assorbente attribuito alla mancanza di elementi positivi valutabili e alla personalità negativa dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere Otensore Il Presiden