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Ordinanza — n. 5887/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to genericity, lack of urgency, and failure to prove necessity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5887/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Uliano Antonio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the arguments generic and unsupported, noting the appellant failed to demonstrate absolute urgency or inevitability of the danger required to exclude the state of necessity. Furthermore, the court rejected claims regarding general mitigating circumstances because they were not properly raised in the appellate proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic or manifestly unfounded arguments, those reproducing already examined criticisms, or those not raised in the appeal are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal state of necessity generic arguments manifestly unfounded appellate procedure court costs mitigating circumstances motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ULIANO ANTONIO nato a TORRE ANNUNZIATA il 30/09/1979 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Uliano Antonio sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza,, nonché riproduttivi di censure già esaminate e disattese con congrua motivazione dai giudici di merito; considerato che il primo motivo è meramente reiterativo, avuto riguardo agli elementi oggettivi su cui è fondata l'esclusione dello stato di necessità, non essendo stata riscontrata una situazione di assoluta urgenza e inevitabilità del pericolo (pag.3); che anche il secondo motivo è del tutto infondato, contrastando le dichiarazioni rese dal ricorrente e dai familiari con le condizioni accertate dal personale sanitario e la non breve durata dell'allontanamento; rilevato che l'ultimo motivo non risulta dedotto in appello, sicché non è ammissibile la censura sul mancato riconoscimento di attenuanti generiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consiglieré estensore Il Presidente