Court dismisses appeal as generic and ungrounded, upholding conviction for insult under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to absolute generality and manifest unfoundedness, noting arguments were already rejected in the second instance. The appellant argued the public nature of the prison recreation room and the offensive nature of his expressions warranted a different outcome, but the court found his admission of shouting amplified the denigratory impact. Consequently, the court upheld the conviction for insult, citing the applicability of the new law and the defendant's negative personality profile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals lacking specific grounds or repeating rejected arguments are inadmissible, and the new law on insult applies to acts occurring after its entry into force.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO LEONARDO nato a FOGGIA il 15/02/1976 avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Russo Leonardo sono inammissibili per assoluta genericità e manifesta infondatezza trisolvendosi nella riproposizione di motivi già dedotti in appello e disattesi con congrua e corretta motivazione sia quanto alla natura di luogo aperto al pubblico della sala ricreativa dell'istituto penitenziario, sia in ordine alla natura offensiva delle espressioni utilizzate, sia alla presenza di più persone, stante anche l'ammissione del ricorrente di aver urlato per farsi sentire da tutta la sezione così da amplificarne la portata denigratoria e lesiva del prestigio dell'operante; ritenuta l'inammissibilità anche degli altri due motivia fronte della corretta risposta resa in sentenza, ritenendo preclusa l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. al reato di oltraggio commesso dopo l'entrata in vigore della legge n.77 del 2019 f nonché ostativa la ripetizione della condotta nell'arco di poche ore e ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio, anche a fronte della recidiva contestata e ritenuta, esclusa anche l'applicabilità di pene sostitutive, non solo non richieste, ma neppure applicabili in ragione della personalità negativa dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.