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Ordinanza — n. 5883/2026 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for inadmissibility due to generic, unfounded, and non-specific contestations lacking factual comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5883/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Di Cianno Marco inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant's arguments were rejected as absolutely generic, manifestly unfounded, and devoid of specific factual comparison with the lower court's reasoning regarding liability and sentencing. Consequently, the appeal was dismissed without merits, and the appellant was condemned to cover the procedural expenses and a monetary penalty.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic, unfounded, or non-specific contestations lacking a real comparison with the judgment's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments manifestly unfounded non-specific contestations procedural dismissal court costs criminal appeal adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CIANNO MARCO nato a SAN SEVERO il 10/01/1981 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Di Cianno Marco sono inammissibili per assoluta genericità e manifesta infondatezza, risolvendosi in contestazioni aspecifiche, meramente oppositive e prive di reale confronto con la motivazione resa in sentenza sia in punto di responsabilità, oggettivamente fondata sui fatti accertati e sulle futili ragioni dell'allontanamento arbitrario dal luogo di detenzione, sia di diniego delle attenuanti generiche, giustificato dal rilievo assorbente attribuito alle modalità del fatto, ai precedenti dell'imputato e alla ritenuta recidiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere estensore Il Presidente