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Ordinanza — n. 5882/2026 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for genericity and manifest unfoundedness regarding recidivism and sentencing balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5882/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the appeal by Genchi Giuseppe inadmissible due to the genericity and manifest unfoundedness of his arguments. The appellant challenged the lower court's finding of recidivism based on multiple serious crimes and the exercise of sentencing discretion. The Court upheld the original judgment, noting that the first-instance reasoning was sufficient to justify the persistent danger assessment without requiring further elaboration on balancing criteria.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 133 c.p.: A recourse is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, and the assessment of sentencing balance remains an unreviewable exercise of the trial judge's evaluative power when congruently motivated.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidivism assessment genericity of appeal sentencing balance manifest unfoundedness Cassazione Ordinanza penal liability judicial review limits recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi
pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENCHI GIUSEPPE nato a BARI il 18/02/1989 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Genchi Giuseppe sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza a fronte della congrua ed esaustiva motivazione resa, che giustifica la recidiva in ragione dei plurimi, gravi e ravvicinati reati / nonché della commissione di un reato della stessa specie nell'agosto 2021, indicativi di persistente pericolosità e capacità a delinquere; ritenuto inammissibile il secondo motivo, atteso che il giudizio di bilanciamento tra circostanze costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato, come nel caso di specie, alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere estensore Il Presidente