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Ordinanza — n. 5878/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and manifest unfoundedness against complete sentencing justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5878/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Carlone Melissa inadmissible and ordered her to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's arguments generic and manifestly unfounded because the lower court's decision was fully motivated regarding the denial of generic mitigating circumstances. Specifically, the sentencing was justified by the appellant's prior record, provocative behavior, and the cumulative nature of the offenses.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based on generic grounds or manifest unfoundedness are inadmissible when the lower court's decision is fully motivated and justifies the penalty through specific factual considerations.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifest unfoundedness sentencing justification prior record provocative behavior procedural costs sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLONE MELISSA nato a BARI il 09/12/1993 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; • OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Carlone Melissa sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza a fronte della completa motivazione resa, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche per il rilievo assorbente attribuito ai precedenti dell'imputata, alla pluralità dei fatti e al comportamento provocatorio tenuto, giustificativo della pena inflitta, determinata in misura minima con contenuti aumenti per la continuazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere/ estensore Il Presidente