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Ordinanza — n. 5877/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5877/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5877/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDUCCI ANTONIO nato a GRAVINA DI PUGLIA il 05/02/1968 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Carducci Antonio è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, a fronte della congrua ed esaustiva motivazione resa, che valorizza la gravità del fatto, desunta dal dato quantitativo e dall'elevato grado di purezza della cocaina rinvenuta unitamente a materiale per il confezionamento, nonché la personalità negativa del ricorrente, gravato da un grave precedente recente, indicativo di proclività a delinquere e di non occasionale ricaduta nell'illecito, ostativo alla formulazione di una prognosi favorevole ed all'applicazione della pena sostitgrva richiesta, specie avuto riguardo alle modalità della condotta, indicative di potenziale reiterazione e inosservanza delle prescrizioni imposte (pag.8); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5877/2026 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDUCCI ANTONIO nato a GRAVINA DI PUGLIA il 05/02/1968 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Carducci Antonio è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, a fronte della congrua ed esaustiva motivazione resa, che valorizza la gravità del fatto, desunta dal dato quantitativo e dall'elevato grado di purezza della cocaina rinvenuta unitamente a materiale per il confezionamento, nonché la personalità negativa del ricorrente, gravato da un grave precedente recente, indicativo di proclività a delinquere e di non occasionale ricaduta nell'illecito, ostativo alla formulazione di una prognosi favorevole ed all'applicazione della pena sostitgrva richiesta, specie avuto riguardo alle modalità della condotta, indicative di potenziale reiterazione e inosservanza delle prescrizioni imposte (pag.8); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti sanzioni penali sanzione sostitutiva guida recidiva in stato di ebbrezza consumo di canapa
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDUCCI ANTONIO nato a GRAVINA DI PUGLIA il 05/02/1968 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Carducci Antonio è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, a fronte della congrua ed esaustiva motivazione resa, che valorizza la gravità del fatto, desunta dal dato quantitativo e dall'elevato grado di purezza della cocaina rinvenuta unitamente a materiale per il confezionamento, nonché la personalità negativa del ricorrente, gravato da un grave precedente recente, indicativo di proclività a delinquere e di non occasionale ricaduta nell'illecito, ostativo alla formulazione di una prognosi favorevole ed all'applicazione della pena sostitgrva richiesta, specie avuto riguardo alle modalità della condotta, indicative di potenziale reiterazione e inosservanza delle prescrizioni imposte (pag.8); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere stensore Il Presidente