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Ordinanza — n. 5876/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5876/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Battaglino Francesco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal arguments generic and manifestly unfounded despite the lower court's detailed reasoning on the quantity and variety of substances involved. Consequently, the original sentence was upheld based on the defendant's established propensity for offending.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and well-founded; generic or manifestly unfounded appeals are inadmissible, preserving the finality of judgments when the lower court's reasoning sufficiently addresses the facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal genericity of grounds manifest unfoundedness court costs criminal sentencing proportionality principle Corte di Cassazione reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTAGLINO FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 31/08/1998 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Battaglino Francesco è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, a fronte della congrua motivazione resa, che valorizza la non minima entità del fatto, desunta dalla eterogeneità delle sostanze e dal dato quantitativo delle stesse, nonché il recente precedente specifico dell'imputato, indicativo di proclività a delinquere, giustificativo del trattamento sanzionatorio inflitto in misura minima; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consig ére estensore Il Presidente