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Ordinanza — n. 5875/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and lack of specific factual allegations regarding the crime reclassification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5875/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Scarale Francesco inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Scarale argued that the first instance judge improperly reclassified the crime under Article 73, Paragraph 5 of the Penal Code without specifying the concrete harm suffered. The court rejected this claim, ruling that the appeal was too generic and fundamentally unfounded because it failed to detail the specific injury alleged.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is absolutely generic and manifestly unfounded, particularly when it contests a reclassification of facts without indicating the concrete harm suffered by the accused.

Parole chiave

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inadmissible appeal genericity requirement manifest unfoundedness crime reclassification concrete harm specification procedural dismissal Italian criminal procedure motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 73 d.P.R. 309/90
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARALE FRANCESCO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 07/12/1970 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; ì OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Scarale Francesco sono inammissibili per assoluta genericità e manifesta infondatezza, atteso che si contesta la riqualificazione del fatto, operata dal primo giudice, ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 ovvero in termini più favorevoli per l'imputato senza indicare la lesione concretamente subita dal ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere` estensore Il Presidente