Italian court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness of grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ciro Pozzessere inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal grounds to be generic, manifestly unfounded, and repetitive of arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the decision upholding the conviction stands without modification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 362, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 362, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, manifestly unfounded, or merely repetitive of arguments already examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POZZESSERE CIRO nato a GROTTAGLIE il 27/09/1987 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Pozzessere Ciro sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza nonché riproduttivi di censure già esaminate e disattese con congrua motivazione dai giudici di merito; considerato che il primo motivo è meramente oppositivo, avuto riguardo agli elementi oggettivi su cui è fondata l'affermazione di responsabilità dell'imputato; rilevato che anche il secondo motivo è manifestamente infondato a fronte della motivazione resa, che esclude la minima offensività del fatto in base alle caratteristiche del fatto, scoperto solo nel corso di un controllo casuale; ritenuto che anche gli ulteriori motivi sono manifestamente infondati, attesa la completa motivazione posta a fondamento della recidiva, ritenuta in ragione della perdurante e specifica inclinazione a delinquere dimostrata, giustificativa di aggravio sanzionatorio e del diniego delle attenuanti generiche per il rilievo assorbente attribuito ai precedenti penali e alle modalità della condotta( pag.2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il, ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere e ténsore Il Presidente