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Ordinanza — n. 5872/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally drafted and signed the petition without a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5872/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Di Canito Benito inadmissible due to procedural defects. The defendant personally drafted and signed the petition, memoranda, and new grounds without the mandatory representation of a lawyer enrolled in the Special Register of the Court. Consequently, the court ordered the dismissal of the appeal without formalities and condemned the appellant to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if drafted and signed personally by the accused rather than by a qualified defense lawyer, as such acts must be executed by professionals enrolled in the Special Register to avoid nullity.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal drafting of petition special register of lawyers procedural nullity mandatory legal representation ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Law n. 103 of 2017
art. 613 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CANITO BENITO nato a SAN SEVERO il 05/05/1991 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto da Di Canito Benito é inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato, che lo ha personalmente redatto, è inammissibile; ritenuto che va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così