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Ordinanza — n. 5871/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity and manifest unfoundedness regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5871/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Di Iasio Loreta Maria inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the lower court had already justified denying them based on the defendant's specific prior convictions and negative personality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, particularly when the lower court's reasoning sufficiently addresses the denial of generic mitigating circumstances based on specific prior convictions and negative personality.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility manifest unfoundedness appeal generic mitigating circumstances negative personality criminal law prior convictions absorption attitudine all'integrazione assistenza riabilitativa ripristino dello statuto di rifugiato

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI IASIO LORETA MARIA nato a SAN SEVERO il 15/07/1984 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Di Iasio Loreta Maria sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; considerato che il primo motivo è del tutto generico e non risulta contestata in appello l'affermazione di responsabilità dell'imputata, essendo i motivi circoscritti al trattamento sanzionatorio; rilevato che il anche il secondo motivo è manifestamente infondato a fronte della completa motivazione resa, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche per il rilievo assorbente attribuito ai precedenti specifici dell'imputata e alla personalità negativa della stessa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere jstensore Il Presidente