Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-derivable ground regarding plea bargain sentencing review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the ground raised was not deducible under the specific limitations of Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the sentencing decision by alleging a violation of law due to the failure to verify the absence of acquittal grounds under Article 129, yet the plea bargain explicitly excluded such issues. Consequently, the Court ruled that the appeal fell outside the permissible scope of review, ordering the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentencing are limited to specific statutory violations and cannot challenge the court's reasoning or the waiver of guilt issues inherent in the plea.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRERA MICHELE nato a GIOIA DEL COLLE il 24/06/1977 avverso la sentenza del 16/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Petrera Michele è inammissibile perché proposto per un motivo non deducibile; considerato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate; rilevato che il motivo di ricorso esule dall'ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento, che, peraltro, espressamente esclude, in base alle risultanze degli atti, l'esistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, il quale, optando per il rito speciale, ha implicitamente rinunciato a sollevare questioni sulla colpevolezza, sulla qualificazione giuridica e sugli elementi circostanziali del reato; ritenuto pertanto, che va dichiarata l'immediata inammissibilità del ricorso ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere estensore Il Presidente