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Ordinanza — n. 5868/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging non-verification of acquittal grounds in plea bargain sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5868/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Tahiri Achraf immediately inadmissible. The appellant argued that the sentencing court failed to verify the absence of acquittal grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this claim because the plea bargain judgment explicitly excluded such grounds based on the file, and the appellant had implicitly waived issues regarding guilt and factual elements by choosing the special procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen.: An appeal against a plea bargain sentencing judgment is inadmissible if it alleges a violation of law regarding the non-verification of acquittal grounds, as the appellant has implicitly renounced such issues by opting for the special procedure.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentencing acquittal grounds verification special criminal procedure implicit waiver of issues violation of law appeal Criminal Procedure Code rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAHIRI ACHRAF (CUI 0690MSY) nato il 04/08/2002 avverso la sentenza del 12/07/2025 del TRIBUNALE di MASSAudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Tahiri Achraf è inammissibile perché proposto per un motivo non deducibile; considerato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate; rilevato che il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento, che, peraltro, espressamente esclude, in base alle risultanze degli atti, l'esistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, il quale, optando per il rito speciale, ha implicitamente rinunciato a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato; ritenuto pertanto, che va dichiarata l'immediata inammissibilità del ricorso ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere estensore Il Presidente