Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and lack of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Stefan Florica inadmissible and ordered him to pay costs. The court ruled that the first two grounds were not raised in the second instance and thus could not be examined, while the third and fourth grounds were manifestly unfounded given the complete reasoning provided below. Consequently, the appeal was rejected because the arguments lacked specificity and failed to introduce new issues for the appellate court's consideration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic or manifestly unfounded arguments without new facts or legal grounds result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEPAN FLORICA nato il 15/07/1991 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Stefan Florica sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; considerato che il primo e il secondo motivo non risultano dedotti in appello sicché non è censurabile il vizio di motivazione su punti non sottoposti all'esame del giudice di secondo grado; rilevato che il terzo e quarto motivo sono manifestamente infondati a fronte della completa motivazione resa, che dà conto della mancanza di riscontro della tesi difensiva circa la supposta segregazione subita dalla ricorrente ( pag.3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere estensore Il Presidente