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Ordinanza — n. 5863/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded, ordering costs against the appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5863/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Pierre Louis Blaise Bartoccioni inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness. The appellant argued against a lower court's denial of generic mitigating circumstances, but the court found the appeal's first ground to be a minimally argued complaint and the second ground to be unsupported by the detailed reasoning provided. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic complaints or those lacking argumentation are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds manifest unfoundedness procedural costs mitigating circumstances attenuazione della pena riduzione della pena sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTOCCIONI PIERRE LOUIS BLAISE nato a TRICASE il 14/04/2000 avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Bartoccioni Pierre Liadis Blaise sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza nonché riproduttivi di censure esaminate e disattese con congrua motivazione; considerato che il primo motivo è assolutamente generico, risolvendosi in una denuncia del vizio di motivazione minimamente argomentata; rilevato che il secondo motivo è manifestamente infondato a fronte della completa motivazione resa per giustificare il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando i numerosi precedenti penali specifici ,precedenti e anche successivi al fatto oggetto del processo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consiglierenestensore Il Presidente