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Ordinanza — n. 5862/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5862/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Mangione Domenico inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal's grounds were generic and unproven, noting that the authorization error was clear and did not mislead the appellant regarding his court date. Consequently, the court ruled that no infringement of the right to participate in the proceedings occurred.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic, manifestly unfounded, or merely reproduce a previously examined and rejected criticism.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifestly unfounded reproductive criticism court costs procedural error Cassation review mancata comparizione all'udienza

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGIONE DOMENICO nato a CANOSA DI PUGLIA il 09/07/1976 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Mangione Domenico è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza , nonché riproduttivo di una censura già esaminata e disattesa con congrua e corretta motivazione; considerato, infatti, che l'autorizzazione a comparire rilasciata al ricorrente conteneva un errore chiaramente riconoscibile e tale da non generare equivoci, contenendo espressi riferimenti al procedimento penale in relazione al quale l'autorizzazione era stata richiesta e non risultando che il Mangione avesse nello stesso giorno udienza dinanzi al Tribunale di Trani (pag.2); che, pertanto, alcuna lesione o compressione del diritto a partecipare al processo dinanzi al Tribunale di Foggia è riscontrabile; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere ,estensore Il Presidente