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Ordinanza — n. 5860/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5860/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal filed by Reho Giancarlo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a lower court decision regarding vehicle custody, but the court found his arguments merely repetitive of previously examined and rejected points. Consequently, the appeal was dismissed because it lacked novelty and failed to demonstrate any new grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and novel; generic or repetitive arguments that merely restate previously examined and rejected censure are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal genericity of grounds repetitive censure procedural dismissal Italian criminal procedure infrazione privilegiata sanzione penale attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REHO GIANCARLO nato a BRINDISI il 11/03/1968 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Reho Giancarlo sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza nonché reiterativi di censure già esaminate e disattese con congrua e corretta motivazione; considerato, infatti, che ( quanto al primo motivo, risulta correttamente rimarcato l'impegno assunto dal ricorrente in qualità di custode di custodire l'autovettura in un garage privato, sicché la collocazione sulla pubblica via integra la violazione degli obblighi assunti (pag.2); rilevato che anche gli altri due motivi sono meramente reiterativi di censure esaminate e disattese con congrua motivazione, che esclude la minima offensività del fatto in ragione del valore affatto irrisorio del veicolo e nega le attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali, benché risalenti e non particolarmente gravi; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere é tensore Il Presidente