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Ordinanza — n. 5857/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity and repetition of already examined and rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5857/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Carella Orlando inadmissible due to its generic nature and repetition of previously examined and rejected criticisms. The appellant offered a reductive reading of the defendant's conduct, which contradicted the appellate court's findings regarding the specific tone and intent of the phone call. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic or merely reproduces arguments already examined and rejected with sufficient motivation in the prior judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds repetition of rejected arguments procedural dismissal court of cassazione minaccia contro le autorità sanzione disciplinare dell'avvocato nonostante le contrarie riserve mediche

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARELLA ORLANDO nato a BRINDISI il 06/07/1969 avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Carella Orlando è inammissibile per genericità nonché riproduttivo di censure già esaminate e disattese con congrua motivazione; considerato, infatti, che il ricorso propone una lettura riduttiva della condotta dell'imputato, in contrasto con le circostanze descritte in sentenza (richiesta telefonica con toni alterati, che preannunciava l'arrivo in ambulatorio e che aveva effettivamente allarmato il sanitario, poi tradottasi in pretesa violenta con idoneità coartante, pag. 2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere eJtensore Il Presidente