Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and repetition of already examined facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Visconti Cosimo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal's grounds generic and repetitive of arguments already thoroughly examined and rejected in the second instance judgment. Consequently, the appeal was dismissed without merits, and the appellant was condemned to bear the financial burden of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals must be specific and new; generic, repetitive, or based on facts already examined and rejected render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCONTI COSIMO nato a CARMIANO il 13/02/1945 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Visconti Cosimo sono inammissibili per genericità nonché versati in fatto e riproduttivi di censure già esaminate e disattese con congrua motivazione; considerato, infatti, che la rilevanza delle circostanze riferite dal ricorrente nel procedimento a carico della Fiacco è specificamente chiarita in sentenza (pag.4), evidenziando che la diffamazione di cui era accusata la donna aveva ad oggetto il mancato pagamento della somma di 250 euro nei confronti del Visconti, che, invece, risultava aver negoziato un assegno di pari importo emesso dalla Fiacco per i lavori eseguiti presso suoi immobili; ritenuto che le dichiarazioni della Fiacco hanno trovato conferma in quelle dei testi della difesa (pag. 2-3), di cui il ricorso propone una lettura alternativa; ritenuto che il terzo motivo non risulta proposto in appello e che il diniego delle attenuanti generiche è giustificato da motivazione lineare, che rimarca la mancanza di elementi positivamente valutabili (pag.6); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere egensore Il Presidente