Criminal appeal dismissed for genericity and lack of merit regarding evasion charges and sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Marco Ostuni's appeal against the Lecce Court of Appeal inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness. The court noted that the falsity of circumstances alleged by Ostuni regarding his interaction with Balestra was proven by witnesses placing him outside the gate while the victim's niece was found inside. Furthermore, the denial of generic mitigating circumstances was justified by the appellant's negative character evidenced by prior and subsequent facts. Consequently, the appeal was rejected, and Ostuni was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p., n. 3; Art. 360 c.p.p., n. 4: An appeal is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, or if it reproduces censure already examined and dismissed with sufficient and correct reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSTUNI MARCO nato a BRINDISI il 13/11/1991 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Ostuni Marco sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza nonché riproduttivi di censure già esaminate e disattese con congrua e corretta motivazione; considerato, infatti, che la rilevanza e la falsità delle circostanze riferite dal ricorrente nel procedimento a carico del Balestra per evasione sono dimostrate dalla presenza di questi fuori dal portone, intento a parlare con il ricorrente, come visto dagli operanti, e dalla circostanza che la nipote del Balestra fu trovata non solo all'interno del portone, ma anche sul pianerottolo (pag.5); ritenuto che anche il diniego delle attenuanti generiche è giustificato da motivazione esaustiva, che attribuisce rilievo assorbente ai precedenti dell'imputato e anche per fatti successivi a quello in esame, a riprova di una personalità negativa del ricorrente (pag.6); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere Otensore Il Presidente