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Ordinanza — n. 5852/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness regarding procedural timing, judge incompatibility, and drug quantity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5852/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Criscitiello Angelo inadmissible due to manifest unfoundedness. The court found the first ground erroneous because the lower court's decision was not a simultaneous judgment despite the appellant's claim, and the second ground failed as the judge's arrest in flagrance did not create incompatibility. Furthermore, the third ground was rejected because the vast quantity of drugs and packaging materials clearly indicated intent to distribute to others.

Regesto Legislator

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Art. 544 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, such as when a judgment is incorrectly characterized as simultaneous, when a judge's prior arrest does not preclude trial, or when drug evidence overwhelmingly proves intent to distribute.

Parole chiave

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manifest unfoundedness simultaneous judgment judge incompatibility arrest in flagrance intent to distribute drug trafficking procedural inadmissibility motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 544 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 360 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISCITIELLO ANGELO nato a AVELLINO il 13/02/1978 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Criscitiello Angelo sono inammissibili per manifesta infondatezza; rilevato, infatti, che l'esame degli atti dimostra la manifesta infondatezza del primo motivo, risultando pacificamente dal dispositivo emesso all'esito dell'udienza che il giudice riservava il deposito della motivazione entro 90 giorni, sicché è escluso che si trattasse di sentenza con motivazione contestuale, a differenza di quanto indicato, palesemente per errore in calce alla motivazione depositata il 17 febbraio 2025 entro il termine fissato ex art.544 c.p.p.; rilevata l'insussistente violazione dell'art. 360 c.p.p. a fronte della richiesta di giudizio abbreviato; ritenuto generico e manifestamente infondato il secondo motivo alla luce delle corrette argomentazioni rese in sentenza, non integrando la convalida dell'arresto in flagranza una situazione di incompatibilità per il giudicante, collocandosi il provvedimento precautelare nella stessa fase processuale propedeutica allo svolgimento del giudizio direttissimo; ritenuto del tutto infondato il terzo motivo a fronte della notevole quantità e diversa qualità di sostanze rinvenute, dell'elevatissimo numero di dosi ricavabili e del materiale per il frazionamento e confezionamento rinvenuto, univocamente indicativi della destinazione a terzi; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere éptensore Il President