Court dismisses appeal as inadmissible due to non-deducible grounds and mere repetition of rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Di Maio Alessandro inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments were rejected because they sought a different reading of the facts without new evidence, merely repeating a previously dismissed criticism. The judges relied on the complete factual reconstruction provided by the prosecution, which was not sufficiently challenged by the partial video evidence submitted by the defendant's son.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be based on new or different grounds; mere repetition of rejected arguments or attempts to reinterpret established facts without new evidence render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAIO ALESSANDRO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 18/12/1977 avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Di Maio Alessandro è inammissibile perché proposto per un motivo non deducibile, in quanto diretto a prospettare una diversa lettura del fatto; rilevato, peraltro, che il motivo è meramente reiterativo di una censura già esaminata e disattesa con motivazione adeguata, avendo i giudici fondato l'affermazione di responsabilità sulla completa ricostruzione del fatto offerta dagli operanti, non smentita dal video registrato dal figlio dell'imputato, del tutto parziale e limitato alla fase finale dell'amrnanettamento dell'imputato e non le fasi pregresse, connotate dalle condotte oppositive e minatorie descritte nell'imputazione e in sentenza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere'èstensore Il Presidente