Italian court dismisses appeal as inadmissible for non-deducible grounds regarding waived pleas and sentencing errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Di Palma's appeal inadmissible on procedural grounds. The appellant challenged a second-instance judgment regarding waived pleas, non-evaluation of release conditions, and sentencing errors, but these arguments were deemed non-deducible under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against judgments rendered under Art. 599-bis c.p.p. are inadmissible for grievances concerning waived pleas, non-evaluation of release conditions, or sentencing errors not constituting illegality of the imposed sanction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PALMA GIOVANNI nato a NAPOLI il 31/05/1968 avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Di Palma Giovanni è inammissibile perché proposto per un motivo non deducibile, atteso che avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consiglieé stensore Il Presidente