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Ordinanza — n. 5849/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to genericity, lack of new arguments, and failure to raise generic mitigating factors at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5849/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Galasso Nunzio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal's arguments generic, manifestly unfounded, and repetitive without a real confrontation with the lower court's reasoning. Specifically, the appeal failed to raise generic mitigating factors at the appellate level and misinterpreted established case law regarding dangerous driving and recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, para. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic, manifestly unfounded, or repetitive, and if generic mitigating factors were not properly raised at the second instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal genericity of grounds manifestly unfounded generic mitigating factors second instance procedure assenza di persecuzione permesso di promuovere un procedimento penale minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, para. 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio
Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana
Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALASSO NUNZIO nato a NAPOLI il 15/09/1989 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Galasso Nunzio sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, risultando reiterativi e privi di reale confronto con la motivazione resa, che ha adeguatamente confutato le censure difensive; rilevato, infatti, che il primo motivo si risolve in una rilettura del fatto a fronte della condotta di guida pericolosa descritta in sentenza, pacificamente integrante il reato di resistenza (Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 277137;

Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765- Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità); ritenuto del tutto infondato il motivo sulla mancata esclusione della recidiva, stante la contestazione della recidiva reiterata e la significatività dei precedenti penali, ritenuti indicativi di persistente inclinazione a delinquere dell'imputato, con conseguente assoluta infondatezza del motivo con cui si invocava l'intervenuta prescrizione del reato; considerato inammissibile il motivo relativo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione perché non dedotto in appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere estensore Il Presiden