Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds and lack of new evaluation of sentence proportionality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Punzo Laurent inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant had previously waived most grounds for review, leaving only the sanction treatment and the proportionality of the sentence. The court ruled that since the waiver was explicit, the appeal was barred, and the cassation review cannot re-evaluate the sentence's congruity absent arbitrary reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: Waiver of substantive grounds precludes further review, and cassation cannot re-evaluate sentence proportionality absent arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUNZO LAURENT nato il 29/11/1977 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Punzo Laurent sono inammissibili per manifesta infondatezza, atteso che sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati e la rinuncia ai motivi di merito, ad eccezione di quelli sul trattamento sanzionatorio, preclude la censura sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; ritenuta inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere tensore Il Presidente