Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to waived grounds and procedural exclusions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Muscerino and Barbato inadmissible on procedural grounds. The appellants sought to challenge a second-instance judgment that explicitly excluded grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that complaints regarding waived reasons or sentencing errors are inadmissible when the lower court has already excluded such causes and the penalty falls within statutory limits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: Appeals against judgments excluding grounds for acquittal or involving waived reasons are inadmissible if the contested issues do not constitute a violation of the law regarding the legality of the imposed sanction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MUSCERINO GIUSEPPE (CUI 06CHQA0) nato a POMPEI il 05/03/1997 BARBATO FRANCESCO (CUI 06TV4PG) nato a NAPOLI il 15/02/2001 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto con atti distinti nell'interesse di Barbato Francesco e Muscerino Giuseppe, che hanno concordato la pena in appello, è inammissibile perché non consentito, sia perché la sentenza espressamente esclude la ricorrenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (pag.4), sia perché avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere estensore Il Presidente