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Ordinanza — n. 5846/2026 — snpen Generato dall'IA

Confiscation appeal dismissed for genericity and lack of disproportionality evidence regarding cash funds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5846/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness. The appellant argued for confiscation of 50,000 euros, claiming disproportionality between her income and the cash sum, while the court noted insufficient documentation proving the funds' legal origin. The court rejected the claim because the available bank records and loan requests demonstrated a precarious economic condition incompatible with the alleged savings.

Regesto Legislator

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Art. 173 c.p.; Art. 174 c.p.: The appeal must be specific and substantiated; a generic challenge to confiscation without concrete evidence disproving the link between illicit income and the seized sum is inadmissible.

Parole chiave

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confiscation appeal genericity defect disproportionality test cash funds origin economic condition evidence determinazione del mantenimento postmatrimoniale reddito sufficiente incasso dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 173 c.p.
Art. 174 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CADILLO PARDAVE CATALINA TEODOMIRA nato il 25/07/1973 avverso la sentenza del 27/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Cadillo Pardave Caffilina Teodomira, relativo alla confisca della somma di denaro rinvenuta e al mancato accertamento del requisito della sproporzione, è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, avuto riguardo alla ampia motivazione resa (pag. 7-8), che valorizza l'inconciliabilità della disponibilità di 50 mila euro in contanti con i redditi da lavoro della ricorrente e del marito. nonché l'insufficienza della documentazione prodotta per giustificarne la lecita provenienza, specie in ragione della titolarità di conti correnti, di una giacenza media non compatibile con gli asseriti risparmi della coppia e con la richiesta di prestiti, attestante, invece, una condizione economica precaria; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consiglierOstensore Il Presidente