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Ordinanza — n. 5844/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual or legal arguments supporting the excessive penalty claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5844/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the sentence was excessive, but the court found the sole ground of appeal was entirely generic, consisting merely of assertions without engaging with the appellate court's reasoned analysis. Consequently, the court rejected the claim because it failed to provide specific legal or factual reasons to support the request.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely generic assertions that do not engage with the merits or provide specific legal and factual reasons supporting the request.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds excessive penalty lack of specific arguments procedural costs Cassation appeal merits scrutiny imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANALE ALESSIO nato a ROMA il 15/06/1985 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 26501/25 Canale OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è totalmente generico, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzameti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il