Italian court dismisses appeal against conviction for generic intent in restrictive state crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the conviction for the crime under Article 385 of the Penal Code lacked sufficient psychological elements. The court rejected this, ruling that generic intent is established merely by the awareness of being in a restrictive state and the will to violate its prescriptions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; The crime under Article 385 of the Penal Code requires only generic intent, which is satisfied by the awareness of the restrictive state and the will to transgress its rules, rendering additional psychological elements unnecessary.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPACCIO MODESTINO nato a MONFALCONE il 06/08/1971 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; L, n. 26485/25 Capaccio OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel motivo unico di ricorso - attinenti alla sussistenza dell'elemento psicologico - sono manifestamente infondate, in quanto per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
è sufficiente il dolo generico che risulta integrato dalla consapevolezza di trovarsi nello stato restrittivo e dalla volontà di trasgredire le prescrizioni imposte da tale stato (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23