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Ordinanza — n. 5842/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for manifestly unfounded arguments on evidence and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5842/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a new forensic appraisal of the drug quantity and contested the sentence's excessiveness, but the appellate court had already ruled these points based on existing test strips and prior criminal history. The Supreme Court found these arguments manifestly unfounded because the lower court's reasoning was immune from criticism under the principle of res judicata.

Regesto Legislator

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Art. 360 co. 1 lett. b c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the lower court's decision is immune from criticism when it adequately relies on existing evidence and established facts to reject requests for new investigations or leniency.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal drug trafficking conviction inadmissible appeal res judicata principle criminal procedure law imputazione per reati di stupefacenti test sul consumo di droga sostanze chimiche

Disposizioni normative citate

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Art. 360 co. 1 lett. b c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
Art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990
26478/25 Togni OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOGNI YURI nato a ROMA il 02/01/1987 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 26478/25 Togni OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di accertare, con apposita perizia, la qualità e la quantità della sostanza stupefacente e la sua destinazione alla finalità di spaccio, è manifestamente infondato , dal momento che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato escludendo la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti, data la presenza del test cromatico e di sufficienti elementi di prova idonei a dimostrare la destinazione illecita della sostanza (si vedano pp. 1-2 della sentenza impugnata);

Considerato che il secondo motivo di ricorso riguardante l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello, con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha evidenziato la gravità del fatto, i plurimi precedenti penali a carico del ricorrente nonché l'assenza di alcun indice di resipiscenza (si veda p. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci