Cassation court dismisses appeal on recidivism grounds as generic and unsupported by prior criminal history.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for increased danger under Article 99, Paragraph 4 of the Penal Code, but the court found the argument generic and unfounded. The decision relied on the appellant's numerous prior criminal records and failure to comply with previous sentencing prescriptions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99, comma 4 cod. pen.; The appeal regarding aggravated danger based on prior convictions must be specific and substantiated by the record, as generic arguments lacking factual basis are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERAFINO MARCO nato a ROMA il 12/07/1964 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 26471/2025 Serafino OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (che, in riforma della sentenza di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen., emessa il 27 novembre 2024 dal Tribunale di Roma, condannava l'imputato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. alla pena di mesi otto di reclusione, escludendo l'applicabilità della predetta causa di non punibilità in ragione dei numerosi precedenti penali dell'imputato);
Esaminato il motivo di ricorso, ribadito con la memoria depositata in data 3 gennaio 2026; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo alla ritenuta recidiva ex art.99, comma 4 cod. pen., è generico, oltre che manifestamente infondato, dal momento che il giudizio di accresciuta pericolosità è evincibileylalla presenza dei molti e significativt, precedenti penali, sia dal mancato rispetto delle prescrizioni imposte (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il