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Ordinanza — n. 5839/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaints on legal qualification and lack of dismissal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5839/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's application of a lenient penalty and alleged errors in legal qualification and the failure to examine statutory dismissal grounds. The Court rejected these arguments as generic, noting that complaints regarding legal qualification are only admissible if they constitute a manifest error, which was not evident here.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. In appeals regarding the application of a penalty upon request, complaints on legal qualification are admissible only for manifest error, rendering generic complaints on legal qualification or dismissal grounds inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest error standard legal qualification penalty upon request dismissal grounds reati qualificati contro gli stupefacenti errore nella commisurazione della pena abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
Art. 73 co. 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 co. 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente censura l'erronea qualificazione giuridica del fatto e il mancato esame delle cause di proscioglimento ex art.
Art. 129 cod. proc. pen.
309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente censura l'erronea qualificazione giuridica del fatto e il mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; che l'inammissibilità del ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente censura l'erronea qualificazione giuridica del fatto e il mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RHAZZADI EL MOSTAFA nato il 11/01/1989 avverso la sentenza del 27/06/2025 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 26458/25 Rhazzadi

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 co. 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente censura l'erronea qualificazione giuridica del fatto e il mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che è inammissibile la doglianza contenuta nel primo profilo dell'unico motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto, avendo la giurisprudenza precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), mentre il ricorso è sul punto generico; che anche il secondo profilo dell'unico motivo di ricorso è generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che l'inammissibilità del ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de