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Ordinanza — n. 5838/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of clear legal eccentricity in sentencing qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5838/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formal procedural steps, ruling de plano on the merits. The appellant challenged the lower court's sentencing under Article 73, paragraphs 1 and 4 of D.P.R. 309/1990, arguing it should have been classified as a minor offense under paragraph 5. The Court found no evident legal eccentricity in the qualification, noting that such errors must be immediately apparent and strictly limited to the indictment and summary reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 73 D.P.R. 309/1990; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the alleged legal error lacks immediate and indisputable eccentricity relative to the indictment, requiring a de plano examination without full procedural formalities.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility legal eccentricity standard de plano examination sentencing qualification error summary reasoning review reati qualificati contro gli stupefacenti riesame dell'entità pena recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt.
Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Art. 99, comma 4 cod. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272252) e che nel caso di specie il vizio denunziato non emerge; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
legge n. 103 del 2017
pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal
Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci
Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KADDACHE ANAS nato il 09/08/1995 avverso la sentenza del 08/07/2025 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 26455/2025 Kaddache

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990 e 99, comma 4 cod. pen., ha applicato la pena, già ridotta per il rito, di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, come dall'imputato richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto contestato, da ricondursi alla fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990; che la possibilità di ricorrere per cassazione è limitata ai casi in cui la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv. 275971;

Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252) e che nel caso di specie il vizio denunziato non emerge; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci