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Ordinanza — n. 5836/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of explicit civil party notification of indictment dismissal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5836/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Romandini's appeal against the archiving of a criminal case inadmissible. The appellant argued that the civil party was improperly excluded from the proceedings and denied notification of the dismissal decree. The court rejected these claims, ruling that the civil party's right to information requires an explicit and formal declaration of will, which was absent in this instance.

Regesto Legislator

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Art. 410-bis c.p.p.; Art. 408 c.p.p.: The right of a civil party to be informed of an indictment dismissal must be based on an explicit and formal declaration of will, as implicit consent derived solely from their status as a civil party is legally insufficient.

Parole chiave

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civil party notification indictment dismissal criminal procedure appeal explicit declaration of will inadmissible appeal archiving of case participation in proceedings eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 410-bis c.p.p.
Considerato che gli articolati motivi di ricorso, con i quali si deduce l'abnormità, funzionale e strutturale, del decreto del Tribunale di Potenza che ha respinto il reclamo proposto ai sensi dell'art. 410-bis cod.
Art. 408 c.p.p.
Ritenuto che anche le argomentazioni con cui la difesa solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 408, comma 2, cod.
art. 410-bis cod. proc. pen
Considerato che gli articolati motivi di ricorso, con i quali si deduce l'abnormità, funzionale e strutturale, del decreto del Tribunale di Potenza che ha respinto il reclamo proposto ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 3266 del 17/11/1998, dep. 1999, Nesci, Rv. 212377
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANDINI LUIGI nato a TARANTO il 23/09/1952 parte offesa nel procedimento c/ FLORIDO GIOVANNI nato a TARANTO il 01/12/1952 CONSERVA MICHELE nato a CRISPIANO il 18/06/1960 SPECCHIA VINCENZO nato a GALATINA il 15/04/1953 avverso l'ordinanza del 15/07/2025 del TRIBUNALE di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 26438/25 Romandini (p.o.) OSSERVA Visti gli atti e la l'ordinanza impugnata (ordinanza di conferma del provvedimento di archiviazione); Esaminati i motivi di ricorso;

Considerato che gli articolati motivi di ricorso, con i quali si deduce l'abnormità, funzionale e strutturale, del decreto del Tribunale di Potenza che ha respinto il reclamo proposto ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. avverso il provvedimento di archiviazione, assumendosi che il procedimento sarebbe stato definito in danno della persona offesa, già costituita parte civile, senza riconoscerle alcuna forma di partecipazione al procedimento e senza la notificazione del decreto di archiviazione, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, con motivazione congrua e immune da censure in sede di legittimità, correttamente rilevato che agli atti non risulta alcuna dichiarazione, espressa e formale, con la quale la parte civile abbia manifestato la volontà di essere informata circa l'eventuale archiviazione, né potendosi desumere una siffatta volontà in via implicita dalla sola costituzione di parte civile, atteso che, secondo pacifico indirizzo di legittimità / da essa non può desumersi una manifestazione implicita di volontà della parte offesa di ottenere l'avviso della richiesta di informazione, che dev'essere, invece, esplicita e formale (Sez. 4, n. 3266 del 17/11/1998, dep. 1999, Nesci, Rv. 212377 - 01).

Ritenuto che anche le argomentazioni con cui la difesa solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 408, comma 2, cod. proc. pen. si risolvono in mere enunciazioni di principio, trattandosi di scelte rientranti nel precipuo ambito di discrezionalità del legislatore. Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.