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Ordinanza — n. 5835/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-exhaustion of remedies regarding mandatory statutory provisions on substitute penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5835/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the trial court erred by not evaluating the request for work authorization and by leaving prescription determinations to the supervisory judge. The Court rejected this, ruling that specific statutory provisions governing substitute penalties are mandatory and do not require discretionary judicial evaluation or further supervision.

Regesto Legislator

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Art. 56-ter della legge 24 novembre 1981, n. 689; Art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: The provisions regarding substitute penalties constitute necessary and predetermined content of the penalty, not accessory penalties subject to discretionary judicial evaluation or supervisory determination.

Parole chiave

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substitute penalties mandatory provisions de plano inadmissibility procedural costs supervisory judge inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento piano di esecuzione delle pene restrizione di libertà

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
Art. 73 co. 1 e 4 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 co.
Art. 56-ter della legge 24 novembre 1981, n. 689
Art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
689, introdotto dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non sono "pene accessorie" la cui applicazione dipende dalla discrezionale valutazione del giudice, ma costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento» (Sez.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
287261); che l'inammissibilità del ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41487 del 16/10/2024, Senatore, Rv. 287261
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ALBERTO nato a NOCERA INFERIORE il 22/10/1985 avverso la sentenza del 24/06/2025 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 26428/25 Esposito

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 co. 1 e 4 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena sostitutiva della detenzione domiciliare per anni 1 e mesi 8 come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione dell'istanza di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa, nonché l'omessa individuazione delle prescrizioni concretamente applicabili, avendo il giudice rimesso ogni determinazione al magistrato di sorveglianza; che sono inammissibili entrambi i motivi di ricorso, avendo la giurisprudenza precisato cher «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, le prescrizioni dettate per la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo dall'art. 56-ter della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non sono "pene accessorie" la cui applicazione dipende dalla discrezionale valutazione del giudice, ma costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento» (Sez. 6, n. 41487 del 16/10/2024, Senatore, Rv. 287261); che l'inammissibilità del ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d