Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and failing to meet specific statutory requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without examining the merits of the excessive severity claim. The appellant argued the sentence was too harsh, but the Court ruled the complaint was generic and did not fall within the specific exceptions allowed by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassation Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is generic and does not fall within the specific cases provided by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LUCA DINO nato a ROMA il 14/04/1989 avverso la sentenza del 12/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 26415/2025 Di Luca
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 5 e 74 comma 6, D.P.R. 309/1990, ha applicato la pena detentiva, già ridotta per il rito, di anni cinque di reclusione, come dall'imputato richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/