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Ordinanza — n. 5833/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and failing to meet specific statutory requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5833/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without examining the merits of the excessive severity claim. The appellant argued the sentence was too harsh, but the Court ruled the complaint was generic and did not fall within the specific exceptions allowed by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassation Fund.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is generic and does not fall within the specific cases provided by law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissible appeal generic complaint excessive severity procedural costs commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt.
Art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990
Art. 74, comma 6 D.P.R. 309/1990
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LUCA DINO nato a ROMA il 14/04/1989 avverso la sentenza del 12/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 26415/2025 Di Luca

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 5 e 74 comma 6, D.P.R. 309/1990, ha applicato la pena detentiva, già ridotta per il rito, di anni cinque di reclusione, come dall'imputato richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/