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Ordinanza — n. 5832/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for refusing to comply with community rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5832/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the offense defined in Article 385 of the Penal Code. The appellant argued for the exclusion of punishability under Article 131-bis and contested the sentence's excessiveness, but the court found these grounds manifestly unfounded. The decision rests on the lower court's valid reasoning regarding the defendant's intolerance for community rules and the severity of their intent.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 385 co. 4 cod. pen.: The court rejects appeals claiming the exclusion of punishability or mitigating circumstances when the lower court's reasoning, based on prior similar cases, correctly identifies the defendant's intolerance for community rules and the gravity of their intent.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility exclusion of punishability community rules violation excessive sentence claim mitigating circumstances rejection aiuto all'evasione di detenuti inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, relativo all'eccessività della pena e, in particolare, alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 385 co.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 385 co. 4 cod. pen.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, relativo all'eccessività della pena e, in particolare, alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 385 co.
art. 131-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINTEH KAJALY nato il 21/02/1993 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 26388/25 Minteh OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato dal momento che la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da vizi, là dove ne esclude l'applicabilità alla luce dei precedenti penali della stessa indole a carico dell'imputato, in quanto espressione di una condizione di insofferenza dello stesso al rispetto delle regole di vita associata (si veda p. 3 della sentenza impugnata);

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, relativo all'eccessività della pena e, in particolare, alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 385 co. 4 cod. pen., è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato evidenziando l'intensità del dolo e la gravità della condotta, risultando irrilevanti i motivi dell'allontanamento nonché il rientro spontaneo dell'imputato presso il luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari (si vedano pp. 3-4 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci