Cassation appeal dismissed for reiterating an already rejected ground regarding the application of Article 131-bis of the Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The defense argued for a violation of law and lack of reasoning concerning the non-application of Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this claim as a mere repetition of a similar ground already dismissed by the Court of Appeal with sound legal reasoning, noting the appellant's numerous prior records precluded finding the current offense particularly minor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the ground of complaint is merely reiterative of a similar reason already rejected by the appellate court with logical-legal reasoning immune from censure.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUIJRI OTHMANE nato il 13/12/1988 avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 26372/2025 Tuijri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (che condanna il ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che la censura con cui la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
è meramente reiterativicl di analogo motivo di gravame già dedotto e disatteso con un ragionamento logico-giuridico immune da censure, dal giudice d'appello / che ha ritenuto i plurimi precedenti del ricorrente ostativi alla valutazione del fatto in termini di particolare tenuità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente