Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and outside Art. 448 CP provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, ruling it generic and outside the specific grounds allowed under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the severity of the sentence imposed for a specific offense but failed to meet the strict requirements for a valid cassation complaint. Consequently, the appeal was rejected without a merits examination, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible de plano if it is generic and does not fall within the specific grounds for cassation provided by law.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KAHI YOUSSEF nato il 07/09/1999 avverso la sentenza del 08/07/2025 del GIP TRIBUNALE di VARESEudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 26312/25 EI Kahi
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 commi 1-bis e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/