Cassation court dismisses appeal as appeal is inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding crime configuration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued for a violation of law regarding the crime's configuration, but the court found the lower court's reasoning on the offender's removal from their home to be logically sound. Consequently, the court rejected the appeal as manifestly unfounded because the lower court properly considered the duration, scope, and purposes of the removal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the grounds for violation of law are manifestly unfounded, as the lower court's logical assessment of the crime's objective and subjective elements stands unchallenged.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARANTINO MERCURIO nato a PALERMO il 24/03/1959 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 26310/2025 Tarantino OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.), Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che il motivo con cui la difesa lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla configurabilità del reato in contestazione sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata argomenta logicamente in ordine all'effettivo allontanamento dell'imputato dalla propria abitazione, a nulla rilevando che esso sia stato di breve durata né in un ambito territoriale circoscritto, né venendo in considerazione i motivi e le finalità dell'allontanamento (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2