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Ordinanza — n. 5823/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and outside statutory grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5823/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the complaint regarding excessive severity was generic. The appellant challenged the sentence's harshness, but the prosecution consented to the penalty requested under Article 73 of the 1990 Decree. The court rejected the claim because it did not fall within the specific exceptions allowed by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and does not fall within the specific exceptions provided by law.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint excessive severity Code of Criminal Procedure procedural dismissal gravità della pena riesame dell'entità pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
Art. 73 co. 5 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBOUP D.JIBRIL (CUI: 0740AVV) nato il 24/04/1996 avverso la sentenza del 18/04/2025 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 26301/25 Mboup

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/