Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and outside statutory grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the complaint regarding excessive severity was generic. The appellant challenged the sentence's harshness, but the prosecution consented to the penalty requested under Article 73 of the 1990 Decree. The court rejected the claim because it did not fall within the specific exceptions allowed by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and does not fall within the specific exceptions provided by law.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBOUP D.JIBRIL (CUI: 0740AVV) nato il 24/04/1996 avverso la sentenza del 18/04/2025 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 26301/25 Mboup
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/