Italian Court dismisses appeal on conversion of prison sentence to fine using correct multiplier.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without formal procedural steps. The appellant challenged the use of a 365-day multiplier when converting a one-year prison sentence into a fine, arguing legal error. The court ruled the conversion was correct and the appeal manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The Court may declare an appeal inadmissible de plano when the violation alleged is manifestly unfounded, thereby avoiding formal procedural participation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VRANICI JULIAN (CUI: 05ZV1QN) nato a MERANO il 20/05/2000 avverso la sentenza del 16/04/2025 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 26299/2025 Vranici
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110, 337 cod. pen., nonché agli artt. 582, 585, 576 nn. 1 e 2 e 61 n. 2 cod. pen., ha applicato la pena pecuniaria, già ridotta per il rito, di euro 18.250,00 di multa, in sostituzione della pena detentiva di un anno di reclusione, come dall'imputato stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al moltiplicatore utilizzato nella conversione della pena; che il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la sentenza, nel convertire la pena detentiva di un anno di reclusione nella pena sostitutiva pecuniaria, ha correttamente utilizzato il moltiplicatore di giorni trecentosessantacinque (equivalenti all'anno solare); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/01/2026 Il Consigliere estensore Il President