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Ordinanza — n. 5821/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as arguments fail to confront lower court's correct reasoning on necessity and leniency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5821/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for attempted robbery, arguing violations regarding the subjective element of necessity and the exclusion of leniency for spontaneous surrender. The court ruled that the appellant's arguments merely repeated points already adequately examined and dismissed by the appellate court, which correctly addressed the habitual nature of the behavior and the inapplicability of the specific leniency clause.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without confronting the correct legal reasoning provided by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of confrontation state of necessity leniency for surrender court costs and fine attenuazione della pena punibilità esclusione sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
26298/25 Toderita OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che censura la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.
art. 385 cod. pen
26298/25 Toderita OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che censura la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.
art. 385, comma 4 cod. pen
26298/25 Toderita OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TODERITA MARIUS CONSTANTIN nato il 20/06/1998 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; (dut) n. 26298/25 Toderita OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge sostanziale e processuale nonché la carenza della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato contestato, con particolare riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo e della causa di giustificazione dello stato di necessità, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con cui il ricorso non si confronta (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che censura la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è altresì inammissibile in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di appello, le quali adducono l'abitualità del comportamento dell'imputato (cfr. pagg. 2-4 della sentenza impugnata); Considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma 4 cod. pen., è anch'esso inammissibile perché non si confronta con le argomentazioni con cui il giudice di merito ha correttamente escluso l'attenuante in parola, non applicabile nell'ipotesi di mero spontaneo rientro presso il luogo di detenzione della misura degli arresti domiciliari (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d